Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 22/01/2004 n. 28

6. Le istanze per la concessione dei premi di qualità presentate ai sensi degli

articoli 9 e 11 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il Decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.

7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.

8. I decreti ministeriali previsti nel presente Decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Note all'art. 27:

- Il testo degli articoli 7 e 9 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, è il seguente: «Art. 7 (Incentivi alla produzione. - A favore dei produttori dei film di cui agli

articoli 4, commi 4, 5, 6, con esclusione dei cortometraggi e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonchè la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.». «Art. 9 (Premi di qualita). - Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'art. 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con Decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di Legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.».

-Per il testo dell'art. 27 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, vedi nota all'art. 12.

- Il Decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, recante: «Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonchè di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2000, n. 14.

-Il Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, recante: «Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'art. 31 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1998, n. 265.

- La Legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209.

- Il Decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 390, recante: «Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalità di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302.

- Il Decreto ministeriale 3 settembre 1998, recante: «Determinazione dei premi destinati ai lungometraggi ed ai cortometraggi, ai sensi degli articoli 9 e 11 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222.

Art. 28. Abrogazioni

1. Sono abrogati

a) la Legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni

b) la Legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni

c) la Legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni

d) la Legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni

e) la Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente Decreto

f) la Legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni

g) la Legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni

h) la Legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni

i) la Legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni

l) la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.

2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente Decreto. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Note all'art. 28:

- La Legge 26 luglio 1949, n. 448, recante: «Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1949, n. 173.

- La Legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante: «Disposizioni per la cinematografia », è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1949, n. 301.

- La Legge 31 luglio 1956, n. 897, recante: «Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1956, n. 206.

- La Legge 2 dicembre 1961, n. 1330, recante: «Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1961, n. 321.

-La Legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282.

- La Legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.

- La Legge 21 giugno 1975, n. 287, recante: «Modifiche alla Legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia », è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1975, n. 183.

- La Legge 20 gennaio 1978, n. 25, recante: «Incremento di fondi per il credito cinematografico», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1978, n. 40.

- La Legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209.

- La Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario.

 

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